Reddito di cittadinanza 2020: novità su rinnovo, domanda, variazioni
I nuclei familiari che hanno percepito il Reddito o la Pensione di Cittadinanza da aprile 2019 si son visti accreditare a settembre l’ultima tranche del sussidio. I nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione fin dalla prima erogazione hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Questi, se vogliono continuare a percepire il sussidio, devono quindi procedere al rinnovo della domanda.
I soggetti citati hanno infatti raggiunto il limite massimo di diciotto mesi previsto dal Decreto legge n. 4/2019. Tuttavia, la stessa normativa consente di presentare una nuova domanda di Reddito (RdC), previa sospensione di un mese, quindi a decorrere da ottobre 2020. Stacco al contrario non previsto per i beneficiari della Pensione di Cittadinanza.
Nel caso del RdC il rinnovo è tuttavia soggetto a regole più rigide per i familiari che sottoscrivono il cosiddetto “Patto per il lavoro”. Questi infatti, pena la decadenza dal sussidio, sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro congrua, ovunque collocata sul territorio nazionale.
Al fine di chiarire le modalità di presentazione delle domande di rinnovo e il conteggio dei primi diciotto mesi, l’INPS è intervenuta con il messaggio n. 3627 dell’8 ottobre 2020: “Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda”
Analizziamo nel dettaglio le indicazioni dell’Istituto.
Reddito di cittadinanza 2020: novità su rinnovo
La normativa prevede che il sussidio di cittadinanza possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un mese prima di ciascun rinnovo. Sospensione che invece non vale per la Pensione di cittadinanza. Si può quindi presentare nuova domanda a partire dal 1° ottobre 2020. E per farlo è necessario collegarsi al portale istituzionale INPS (www.inps.it) sezione “Prestazioni e servizi – Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza” muniti delle credenziali di accesso SPID, CIE o CNS.
Si ricorda che dal 1º ottobre l’INPS non rilascia più utenze PIN, in un’ottica di sostituzione con il sistema di accreditamento SPID.
In alternativa al portale dell’Istituto è possibile presentare istanza di sussidio avvalendosi di CAF e patronati.
Da quando fare domanda di rinnovo
Come specificato nel messaggio Inps, la domanda di rinnovo Rdc allo scadere dei 18 mesi, può essere presentata nuovamente a partire dal 1° ottobre 2020, per ottenere la prima tranche di novembre.
Variazione nucleo familiare
L’INPS chiarisce che in caso di variazione del nucleo familiare il conteggio del limite temporale si applica al nucleo modificato, senza che il contatore dei mesi riparta da zero. A fronte di cambiamenti nel nucleo familiare per continuare a fruire del Reddito è necessario:
- Presentare una Dichiarazione sostitutiva unica o DSU (documento preliminare al rilascio dell’ISEE) entro due mesi dalla variazione;
- Presentare una nuova domanda di Reddito, in mancanza di rinnovo si decade d’ufficio a partire dal mese successivo quello di presentazione della nuova DSU.
Non si decade invece dal sussidio nel caso in cui la nuova composizione del nucleo sia dovuta ad una nascita o decesso.
Facciamo l’esempio della famiglia Rossi composta da padre, madre e due figli. Il nucleo beneficia del Reddito per dieci mesi prima della nascita del terzo figlio. La famiglia Rossi presenterà DSU aggiornata e, nella sua nuova composizione, potrà usufruire del sussidio per altri otto mesi fino al limite massimo dei diciotto.
Ipotizziamo invece il caso della famiglia Neri, composta da padre, madre e due figli beneficiaria del Reddito da undici mesi. Il figlio 1, maggiorenne, esce dal nucleo familiare a seguito di assunzione come lavoratore dipendente e cambio di residenza. Per poter continuare a ricevere il sussidio fino al limite massimo di diciotto mesi, la famiglia Neri dovrà presentare una nuova domanda RdC.
Infine, precisa il messaggio INPS, a fronte di un nucleo i cui componenti hanno percepito un numero diverso di mensilità, ai fini del limite massimo si considera il periodo di sussidio del familiare (o dei familiari) che ne hanno abbiano usufruito in misura maggiore.
Variazione situazione economica
Nei casi di interruzione del Reddito per cambiamenti della situazione economica familiare, si potrà richiedere un nuovo periodo di sussidio pari a quello residuo non goduto, fino al limite massimo di diciotto mesi. Fanno eccezione i casi di interruzione del beneficio per incremento del reddito familiare e successiva ripresa dopo che siano trascorsi dodici mesi. In quest’ultimo caso il conteggio riparte da zero e il nucleo potrà usufruire di diciotto mesi di RdC.
Facciamo l’esempio della famiglia Caio, la quale, dopo dieci mesi di godimento del Reddito, comunica l’assunzione del padre come lavoratore dipendente con conseguente interruzione del beneficio per superamento del limite di reddito familiare. Trascorsi sei mesi dallo stop, la famiglia Caio presenta nuova domanda di Reddito di cui potrà fruirne per altri otto mesi fino al limite di diciotto. Discorso diverso se l’interruzione fosse stata pari o superiore a dodici mesi. In questo caso la famiglia Caio avrebbe avuto a disposizione diciotto mesi di Reddito.
Sanzioni revoca o decadenza
A fronte di un provvedimento di revoca o decadenza dal Reddito è possibile presentare una nuova domanda decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento stesso, termine ridotto a sei mesi se nel nucleo sono presenti minorenni o soggetti colpiti da disabilità. In caso di presentazione di una nuova domanda, afferma il messaggio n. 3627, il conteggio riparte da zero e il nucleo avrà pertanto diritto al sussidio fino al limite massimo di diciotto mesi. Saranno invece considerate come fruite le mensilità non riscosse a seguito di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità.
Reddito di cittadinanza 2020: rinnovo dell’ISEE dopo il 31 gennaio
Potranno ricevere le mensilità arretrate, precisa l’INPS, i nuclei familiari che abbiano presentato il nuovo ISEE dopo il 31 gennaio, previa verifica da parte dell’Istituto della permanenza dei requisiti reddituali.
Rinuncia al Reddito di cittadinanza
Nei casi di rinuncia al Reddito o di perdita dello stesso prima del raggiungimento dei diciotto mesi, i periodi già fruiti, in caso di nuova domanda, saranno presi in considerazione soltanto per i cinque anni successivi, trascorsi i quali, in caso di richiesta del Reddito, lo stesso potrà essere fruito per diciotto mesi.
Fonte: La legge per tutti