Contatti e rapporti preliminari con l'interessato.

Origine dei dati Dall'interessato , Da soggettto terzo
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato perfezionamento del rapporto
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Contatti e rapporti preliminari con l'interessato.
Uffici di riferimento Ufficio commerciale
Decisione automatizzata No
Dati personali (note) I dati di contatto dell'interessato potrebbero essere raccolti da fonti esterna per instaurare un preliminare contatto. sono comunque rispettati gli adempimenti in materia di trattamento del dato.
Categorie di interessati Potenziali Clienti , Potenziali fornitori
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Esecuzione di contratto o misure precontrattuali di cui l'interessato è parte
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento concerne tutte le attività di contatto con l’interessato prima che si instauri il rapporto professionali/commerciale. Visite, comunicazioni, raccolta esigenze e domande etc.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Gestione adempimenti contrattuali ai fini dello svolgimento dell'attività professionale: contatto ed assistenza all'interessato.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati identificativi e di contatto , Dati contabili, Amministrativi , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 126 mesi
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Gestione adempimenti contrattuali ai fini dello svolgimento dell'attività professionale: contatto ed assistenza all'interessato.
Uffici di riferimento Ufficio amministrativo
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Clienti , Ex Clienti , Fornitori , Soggetti collegati ai clienti , Soggetti collegati ai fornitori , Amministratori di società
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Esecuzione di contratto o misure precontrattuali di cui l'interessato è parte
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il presente Trattamento comprende le attività necessarie a gestire il rapporto professionale instaurato con l'interessato, permettendo la fornitura del prodotto/servizio offerto. Raccolta, gestione e soddisfazione delle esigenze dell'interessato, tramite rendicontazione e registrazione richieste e pratiche.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Adempimenti normativa cogente: obblighi amministrativi contabili e fiscali.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati contabili, Amministrativi , Dati identificativi e di contatto , Dati bancari e di pagamento , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 126 mesi
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Adempimenti normativa cogente: obblighi amministrativi contabili e fiscali.
Uffici di riferimento Ufficio amministrativo
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Clienti , Ex Clienti , Fornitori , Ex fornitori
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il presente Trattamento riguarda le attività amministrative, contabili e fiscali necessarie alla gestione documentale, nonché gli adempimenti necessari al rispetto della legislazione in materia contabile, amministrativa e fiscale.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Professionisti , Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Gestione strumenti informatici, manutenzione di sicurezza ed efficienza.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Note Generali Il trattamento in se non ha finalità di trattamento del dato. Il dato è coinvolto nella misura in cui l'operatore entra in contatto con esso durante la manutenzione e/o analisi del sistema informatico. Proprio perché il sistema gestisce tutte le informazioni del tittolare del trattamento, queste potrebbero essere trattate durante le procedure di lavoro.
Categorie di dati trattati Il dato trattato è quello presente all'interno dei sistemi informatici del titolare del trattamento.
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato Tempi di conservazione previsti dai singoli trattamenti per cui il dato è stato raccolto.
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Elettronico
Finalità del Trattamento Gestione strumenti informatici, manutenzione di sicurezza ed efficienza.
Uffici di riferimento Ufficio It
Decisione automatizzata No
Dati personali (note) Il trattamento in se non ha finalità di trattamento del dato. Il dato è coinvolto nella misura in cui l'operatore entra in contatto con esso durante la manutenzione e/o analisi del sistema informatico. Proprio perché il sistema gestisce tutte le informazioni del tittolare del trattamento, queste potrebbero essere trattate durante le procedure di lavoro.
Categorie di interessati Categorie di interessati i cui dati sono trattati nei sistemi informatici del titolare del trattamento
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Categoria di legittimo interesse Gestione sicurezza ed efficienza strumenti aziendali
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento riguarda le operazioni di manutenzione degli strumenti informatici aziendali, sotto il profilo dell'efficienza sia Hardware che Software. Sono compresi nelle attività analisi e test su sistemi, funzionalità, nonchè lo svolgimento degli aggiornamenti di sicurezza.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Esercitare o difendere un proprio diritto o di terzi.

Origine dei dati Dall'interessato , Da soggettto terzo
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati identificativi e di contatto , Dati contabili, Amministrativi , Possono essere trattati tutti i dati necessari all'accertamento dei fatti.
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 126 mesi
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Esercitare o difendere un proprio diritto o di terzi.
Uffici di riferimento Ufficio amministrativo
Decisione automatizzata No
Dati personali (note) Possono essere trattate tutte le categorie di Dati che risultino necessarie all'esercizio del diritto.
Categorie di interessati Clienti , Ex Clienti , Fornitori , Ex Fornitori , Tutti coloro i quali vantino o verso cui sono vantati diritti in relazione al titolare del trattamento
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Categoria di legittimo interesse Esercitare o difendere un proprio diritto o di terzi
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento può essere posto in essere al fine di esercitare e/o difendere i propri diritti o di terzi sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Comprende tutte le attività necessarie alla risoluzione della controversi quindi all'accertamento del diritto ( a parziale descrizione: invio solleciti, richiesta accesso agli atti, convoca, citazione etc. )
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Professionisti , Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Gestione adempimenti normative cogenti, Privacy.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati identificativi e di contatto , Dati professionali , Dati sull’utilizzo dei prodotti
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 126 mesi
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Gestione adempimenti normative cogenti, Privacy.
Uffici di riferimento Ufficio amministrativo
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Clienti , Ex Clienti , Potenziali Clienti , Fornitori , Amministratori di società , Soggetti collegati ai clienti , Soggetti collegati ai fornitori , Ex Fornitori
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di estinzione del rapporto contrattuale
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento descrive gli adempimenti posti in osservanza degli obblighi previsti dalle normative cui è soggetto il titolare del trattamento. I dati sono coinvolti nelle verifiche, nei controlli di coerenza, nonchè nelle attività di risposta alle richieste dell'interessato stesso. Normative di riferimento: Reg. EU 679/2016, linee guida, regolamenti e pronunce collegate.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Marketing.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 24 mesi
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Marketing.
Uffici di riferimento Ufficio comunicazione
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Clienti , Potenziali Clienti , Tutti coloro i quali abbiano prestato il proprio consenso alle attività di Marketing.
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Consenso dell’interessato
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di raccolta del consenso
Nome del resposabile del trattamento No
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Promozione prodotti e servizi correlati.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato Revoca consenso da parte dell'interessato.
Gruppo per generazione informativa Aziendale
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Promozione prodotti e servizi correlati.
Uffici di riferimento Ufficio comunicazione
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Clienti , Potenziali Clienti , Fornitori
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi
Prassi tempi di Cancellazione del dato Durata rapporto professionale.
Categoria di legittimo interesse Sviluppo commerciale
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento descrive le attività volte ad offrire un costante supporto e miglioramento del servizio offerto all'interessato, mantenendolo aggiornato circa i prodotti e servizi considerati in relazione a quelli già usufruiti dall'interessato.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Condizione di liceità del trattamento (note) Rif. Normativo: Art 130 196/2003. "4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente."
Gruppo per Registrazione No
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Gestione rapporto preliminare con l'interessato.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati navigazione Internet , Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Gruppo per generazione informativa Sito Web
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Elettronico
Finalità del Trattamento Gestione rapporto preliminare con l'interessato.
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Visitatore / Utente Sito
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Esecuzione di contratto o misure precontrattuali di cui l'interessato è parte
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento comprende le attività di contatto e approfondimento temi, questioni prodotti servizi e necessità preliminari al consolidamento del rapporto professionale.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione Si
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Promozione prodotti e servizi correlati.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati navigazione Internet , Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato Durata rapporto professionaleRevoca del consenso dell'interessato.
Gruppo per generazione informativa Sito Web
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Promozione prodotti e servizi correlati.
Uffici di riferimento Ufficio commerciale
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Visitatore / Utente Sito
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Categoria di legittimo interesse Sviluppo commerciale
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento descrive le attività volte ad offrire un costante supporto e miglioramento del servizio offerto all'interessato, mantenendolo aggiornato circa i prodotti e servizi considerati in relazione a quelli già usufruiti dall'interessato.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Condizione di liceità del trattamento (note) Rif. Normativo: Art 130 196/2003. 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
Gruppo per Registrazione Si
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Marketing.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati navigazione Internet , Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 24 mesi
Gruppo per generazione informativa Sito Web
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Marketing.
Uffici di riferimento Ufficio comerciale
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Visitatore / Utente Sito
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Consenso dell’interessato
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di raccolta del consenso
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento si riferisce alle attività di sviluppo commerciale, marketing.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione Si
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Esercitare o difendere i propri diritti o di terzi.

Origine dei dati Dall'interessato , Da soggettto terzo
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati navigazione Internet , Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali , Possono essere coinvolte ulteriori categorie di dati qualora necessarie all'accertamento dei fatti.
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 126 mesi
Gruppo per generazione informativa Sito Web
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Esercitare o difendere i propri diritti o di terzi.
Uffici di riferimento Ufficio amministrativo.
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Visitatore / Utente Sito
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Categoria di legittimo interesse Esercitare o difendere un proprio diritto o di terzi
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento può essere posto in essere al fine di esercitare e/o difendere i propri diritti o di terzi sia in sede giudiziale che stragiudiziale. comprende tutte le attività necessarie alla risoluzione della controversi quindi all'accertamento del diritto (a parziale descrizione: invio solleciti, richiesta accesso agli atti, convoca, citazione etc.).
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione Si
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Professionisti , Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Gestione e manutenzione sito al fine del suo corretto funzionamento.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati navigazione Internet , Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato In relazione ai tempi di conservazione previsti per gli specifici trattamenti.
Gruppo per generazione informativa Sito Web
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Elettronico
Finalità del Trattamento Gestione e manutenzione sito al fine del suo corretto funzionamento.
Uffici di riferimento Ufficio IT.
Decisione automatizzata No
Dati personali (note) Il trattamento non ha come scopo principale il coinvolgimento dei dati personali, ma durante le attività potrebbero essere trattati i dati degli interessati.
Categorie di interessati Visitatore / Utente Sito
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Categoria di legittimo interesse Gestione sicurezza ed efficienza strumenti aziendali
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Sono qui comprese le attività di Trattamento volte alla manutenzione del sistema informatico, così da garantire il corretto funzionamento del sito. A titolo esemplificativo si indicano le attività di analisi, test raccolta statiche tecniche.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione Si
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Adempimenti normativa cogente: Privacy.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Categorie di dati trattati Dati navigazione Internet , Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato 126 mesi
Gruppo per generazione informativa Sito Web
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo , Elettronico
Finalità del Trattamento Adempimenti normativa cogente: Privacy.
Uffici di riferimento Ufficio amministrativo.
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Visitatore / Utente Sito
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il Trattamento descrive gli adempimenti posti in osservanza degli obblighi previsti dalle normative cui è soggetto il titolare del trattamento. I dati sono coinvolti nelle verifiche, nei controlli di coerenza, nonchè nelle attività di risposta alle richieste dell'interessato stesso. Normative di riferimento: Reg. EU 679/2016, linee guida, regolamenti e pronunce collegate.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione Si
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali No

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No

Sviluppo strategie commerciali, comunicative e di analisi derivanti da attività svolte sul sito.

Origine dei dati Dall'interessato
Dati di minori No
Profilazione No
Note Generali Per il Seguente Trattamento, "SITO: Sviluppo strategie comunicative derivanti da attività svolte sul sito." Il Dato per essere trattato potrebbe essere trasferito in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. Tale trasferimento è posto por poter trattare il dato secondo le finalità per cui è stato raccolto. Il trasferimento è posto in essere esclusivamente verso strutture che garantiscono la massima sicurezza del Dato, e solo a seguito di espresso consenso da parte dell'interessato (Cookie).
Categorie di dati trattati Dati navigazione Internet , Dati identificativi e di contatto , Dati sull’utilizzo dei prodotti , Dati professionali
Destinatari dei dati (non responsabili) No
Nome del titolare del trattamento No
Numerosità interessati (larga scala) No
Tempo di Conservazione del dato revoca consenso Cookie
Gruppo per generazione informativa Sito Web
Nome del contitolare del trattamento ( se presente) No
Modalità di trattamento Cartaceo
Finalità del Trattamento Sviluppo strategie commerciali, comunicative e di analisi derivanti da attività svolte sul sito.
Uffici di riferimento Ufficio commerciale
Decisione automatizzata No
Categorie di interessati Visitatore / Utente Sito
Condizione di liceità del trattamento (Art. 6) Consenso dell’interessato
Prassi tempi di Cancellazione del dato Dalla data di registrazione del documento / operazione
Nome del resposabile del trattamento No
Descrizione del trattamento Il presente trattamento è volto all'analisi dei flussi, consumi e contatti generati tramite il sito internet del titolare del trattamento. Le attività sul dato sono svolte tramite i mezzi di analisi messi a disposizione dalle piattaforme web, ai fini della registrazione e valutazione delle performance del sito stesso. Il trattamento presuppone l'utilizzo e l'analisi dei Cookie. Cookie che l'utente può abilitare o disabilitare liberamente secondo le norme previste in materia, esprimendo così direttamente il proprio consenso.
Monitoraggio sistematico No
Categorie sensibili di dati (art 9,10) No
Gruppo per Registrazione Si
Categorie a cui i Dati personali sono comunicati Fornitori di servizi
Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali Si

Valutazione del rischio Trattamento

Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. No
Trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'Art. 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10. No
Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. No
Trattamento valutativo o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, in particolare a partire da “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato” (considerando 71 e 91). A titolo esemplificativo si possono citare un istituto finanziario che effettui lo screening dei propri clienti utilizzando un database di rischio creditizio ovvero un database per la lotta alle frodi o al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF); una società operante nel settore delle biotecnologie che offra test genetici direttamente ai consumatori per finalità predittive del rischio di determinate patologie o in generale per lo stato di salute; una società che crei profili comportamentali o di marketing a partire dalle operazioni o dalla navigazione compiute sul proprio sito web. No
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura: trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano “effetti giuridici sulla persona fisica” ovvero che “incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche” (art. 35, paragrafo 3, lettera a) ). Per esempio, il trattamento può comportare l’esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione. Il trattamento che produce effetti minimi o nulli su un interessato non soddisfa questo specifico criterio. Per maggiori dettagli sui concetti in gioco si rimanda alle Linee-guida in materia di profilazione che il Gruppo di lavoro si appresta a pubblicare. No
Monitoraggio sistematico: trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o “la sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico” (art. 35, paragrafo 3, lettera c) ). monitoraggio costituisce un criterio, ai fini della DPIA, in quanto la raccolta di dati personali può avvenire in circostanze tali da non consentire agli interessati di comprendere chi vi stia procedendo e per quali finalità. Inoltre, è talora impossibile per gli interessati sottrarsi a questa tipologia di trattamenti in aree pubbliche (o pubblicamente accessibili). No
Dati sensibili o dati di natura estremamente personale: si tratta delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (per esempio, informazioni sulle opinioni politiche di una persona fisica) oltre ai dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10. A titolo di esempio, si può citare un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati. Al di là di queste disposizioni del regolamento, vi sono talune categorie di dati che possono aumentare i rischi eventuali per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di dati personali considerati sensibili (nell’accezione comune del termine), in quanto connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza) ovvero in quanto incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) ovvero in quanto una loro violazione comporta evidentemente un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). A tale proposito, può essere pertinente la circostanza per cui i dati siano già stati resi pubblici dall’interessato ovvero da terzi. Il fatto che un certo dato personale sia disponibile pubblicamente può essere un elemento da prendere in esame nel valutare l’aspettativa di un utilizzo ulteriore di tale dato per determinati scopi. Il criterio in oggetto può riferirsi anche a dati quali documenti personali, email, agende, appunti tratti da lettori elettronici dotati di dispositivi per la presa di appunti, e informazioni molto personali contenute in applicazioni che consentono di tenere traccia del proprio stile di vita. No
Trattamenti di dati su larga scala: il regolamento non offre definizioni del concetto di “larga scala”, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in merito. In ogni caso, il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori seguenti al fine di stabilire se un trattamento sia svolto su larga scala:


a. numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
b. volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
c. durata, o persistenza, dell’attività di trattamento;
d. ambito geografico dell’attività di trattamento

No
Combinazione o raffronto di insiemi di dati, per esempio derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato No
Dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questa tipologia di informazioni rappresenta un criterio ai fini della DPIA in quanto è più accentuato lo squilibrio di poteri fra interessato e titolare del trattamento, nel senso che il singolo può non disporre del potere di acconsentire, o di opporsi, con facilità al trattamento dei propri dati, né può talora con facilità esercitare i propri diritti. La categoria degli interessati vulnerabili comprende anche i minori, che si può ritenere non siano in grado di opporsi o acconsentire, in modo consapevole e ragionato, al trattamento dei propri dati personali, i dipendenti, quei segmenti di popolazione particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela (soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, pazienti) e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento. No
Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come l’associazione fra tecniche dattiloscopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via. Il regolamento chiarisce (art. 35, paragrafo 1, e considerando 89 e 91) che l’utilizzo di una nuova tecnologia, definito “in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto” (considerando 91), può comportare l’obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso a una nuova tecnologia può generare forme innovative di raccolta e utilizzo dei dati cui può associarsi un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nei fatti, le conseguenze sul piano individuale e sociale del ricorso a una nuova tecnologia sono talora ignote. La DPIA aiuterà il titolare a comprendere e gestire tali rischi. Per esempio, alcune applicazioni legate all’ “Internet delle cose” potrebbero avere impatti significativi sulla vita privata e le abitudini delle persone, e, quindi, necessitano di una DPIA. No
Tutti quei trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto” (art. 22 e considerando 91). Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare l’accesso degli interessati a un servizio o la stipulazione di un contratto. Si pensi, a titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento. No
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. No
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). No
Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. No
Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). No
Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). No
I Dati devono essere “Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati”. No
Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso loscanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 . No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. No
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment). No
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. No
se il trattamento “può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1) No
se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, paragrafo 1) No
se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche No
se un trattamento, conformemente con la lettera c) o e) dell’articolo 6, paragrafo 1, trova la propria base legale nel diritto dell’Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto della 20 definizione della base giuridica suddetta (art. 35, paragrafo 10) , tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi No